Secondo Morrone, docente di diritto costituzionale all’Università di Bologna, il presidente Renzo Testolin e l’assessore Luigi Bertschy non potrebbero ricoprire incarichi nella futura Giunta regionale, in virtù dei limiti posti dalla legge regionale 21 del 2007. Tuttavia, sebbene il parere di Morrone abbia trovato un ampio consenso in alcune forze politiche, non è esente da critiche e solleva la questione se vi siano altre possibili interpretazioni della normativa in questione, specialmente per quanto riguarda la durata della legislatura e la continuità del potere.
Secondo il parere del professor Morrone, infatti, il limite di due mandati consecutivi previsto dalla legge regionale impedirebbe la rielezione del presidente e degli assessori che hanno ricoperto le cariche per tre legislature consecutive. Di conseguenza, Testolin e Bertschy non potrebbero essere rieletti nella prossima legislatura per una quarta volta a cariche all’interno della Giunta regionale. Questo punto di vista è stato ribadito da Europa Verde e Rete Civica, che si sono fatti promotori di una richiesta di chiarimento, ritenendo la questione di fondamentale importanza per il futuro delle istituzioni regionali.
Tuttavia, alcuni esperti di diritto e politici non sono del tutto convinti che l'interpretazione di Morrone sia l'unica valida. La legge regionale 21 del 2007, che stabilisce i limiti di mandato, potrebbe essere letta in modo diverso, soprattutto quando si considera la durata della legislatura. In particolare, l'articolo 3, comma 3 della legge stabilisce che la norma si applica ai membri della Giunta che abbiano ricoperto cariche in due legislature consecutive, ma c'è margine per interpretare se la durata effettiva delle legislature possa influire sul conteggio dei mandati. Alcuni sostengono che, se una delle legislature in cui un politico ha ricoperto la carica di presidente o assessore fosse durata meno di due anni e mezzo, questa potrebbe non essere conteggiata come "mandato completo", rendendo possibile la rielezione per un periodo ulteriore.
Un altro punto che potrebbe essere oggetto di discussione riguarda il concetto stesso di "continuità del potere", che rappresenta lo scopo principale della disposizione contenuta nell’articolo 3.3. La legge mira a evitare che una stessa persona possa accumulare troppo potere all'interno della Giunta, ma ciò non implica necessariamente che ogni interpretazione debba essere rigida e assoluta. Infatti, alcuni giuristi ritengono che la norma possa essere applicata in modo più flessibile, considerando la particolarità della situazione politica e istituzionale della Valle d'Aosta. La questione potrebbe quindi essere affrontata in modo più inclusivo, per evitare che il limite dei due mandati diventi un ostacolo artificiale che impedisce la partecipazione politica in modo giusto ed equilibrato.
Va anche sottolineato che il parere di Morrone, pur essendo rispettato da molti, non è l’unico possibile. Il legislatore regionale ha introdotto la legge 21 del 2007 con l’intento di limitare la continuità del potere, ma non necessariamente di impedirne ogni forma di rielezione, qualora le circostanze lo giustifichino. Infatti, la legge potrebbe essere interpretata in un'ottica di rotazione dei poteri senza precludere del tutto la possibilità di continuare l’esperienza politica, specialmente se l'intento è quello di dare spazio a nuove forze politiche e alla rinnovazione, ma con il rispetto delle regole di fondo.
Nonostante le divergenze di interpretazione, la questione rimane centrale per il futuro della politica regionale e merita un ulteriore approfondimento. La richiesta di chiarimenti da parte di Chiara Minelli (Pcp) e Massimiliano Kratter (Europa Verde) non è in realtà una questione di accanimento, ma una necessità di fare chiarezza su una norma che ha impatti diretti sulla vita politica della Valle d'Aosta. Per la comunità e per le istituzioni, è essenziale evitare che il dubbio sulla legittimità dell’applicazione di questa legge possa compromettere la stabilità e la trasparenza del governo regionale.
In conclusione, sebbene il parere di Andrea Morrone offra una visione giuridica netta riguardo ai limiti di mandato, non si può escludere che altre interpretazioni possano emergere, soprattutto in relazione alla durata delle legislature e alla flessibilità della norma. Ciò che è certo è che la questione, seppur tecnica, ha inevitabili risvolti politici ed etici che richiedono un approfondimento attento e un dialogo costruttivo per garantire una giusta applicazione della legge regionale.