CISL VdA - 01 ottobre 2024, 22:05

Sconcerto CISL SCUOLA ed FLC CGIL per i requisiti di stress nella selezione di personale

grave che un datore di lavoro non tenga conto che il Lgs. 81/2008, all'art. 28, comma 1, stabilisce l’obbligo da parte del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Sconcerto CISL SCUOLA ed FLC CGIL per i requisiti di stress nella selezione di personale

CISL SCUOLA ed FLC CGIL, dopo aver letto sui quotidiani online regionali la pubblicità finanziata dalla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica inerente all’avviso di reclutamento di personale denominato “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA RISORSA CON PROFILO DI SUPERVISORE DEGLI EDUCATORI”, pubblicato sul sito della Fondazione medesima in data 17/09/2024, leggono con stupore, finanche con sdegno, che tra i requisiti richiesti si cita: “Il candidato ideale dovrà possedere ottime capacità relazionali, gestionali e informatiche, oltre a essere in grado di lavorare in un ambiente caratterizzato da un certo livello di stress”.

Le scriventi organizzazioni scolastiche regionali ritengono grave che un datore di lavoro non tenga conto che il Lgs. 81/2008, all'art. 28, comma 1, stabilisce l’obbligo da parte del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tenendo in considerazione anche quelli inerenti allo stress da lavoro correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo del 9 ottobre 2004.

Ora, che già al momento della selezione per il reclutamento del personale la Fondazione per la Formazione Turistica Professionale delinei uno scenario di lavoro in un ambiente caratterizzato “da un certo livello di stress” è del tutto contrario alla normativa vigente, che richiede ai luoghi di lavoro di valutare il rischio dello stress da lavoro correlato, obbligo che il datore di lavoro ha fin dal 31/12/2010.

Alessia Démé e Simona D’Agostino

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