Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato una circolare, datata 3 dicembre, che riporta alcuni chiarimenti in merito alle modalità operative riguardanti l’attuazione del Decreto 13 settembre 2024, che oltre che a prorogare al 25 settembre 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualifica dei tecnici manutentori degli impianti antincendio, istituisce una piattaforma informatica (https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-como/esami-di-idoneita-degli-addetti-antincendio) da utilizzare per richiedere l’ammissione all’esame, entro il 25 settembre 2025.
Al di là della situazione di confusione ancora evidente negli operatori in merito in campo di applicazione e vigenza di alcuni passaggi della regolamentazione, si ritiene opportuno condividere i punti salienti della circolare, per approfondire nei prossimi mesi gli adempimenti a carico delle imprese coinvolte e gli eventuali supporti messi a disposizione dal sistema Cna.
A seguito della presentazione dell’istanza, è stato previsto il rilascio di un Nulla Osta Transitorio (NOT) specifico per ogni presidio antincendio che consentirà comunque l’esercizio delle attività fino al effettuazione dell’esame.
Tramite questa piattaforma saranno gestite le richieste riguardanti:
- Iscrizione all’elenco dei soggetti formatori, permettendo loro anche di interagire direttamente con le Direzioni Regionali e Nazionali VV.FF. I dati dei soggetti formatori già autorizzati, comprese le rispettive sedi d’esame, saranno precaricati nella piattaforma
- Abilitazione dei tecnici manutentori qualificati
- Il pagamento degli importi, compresi marca da bollo e contributo amministrativo, avverrà tramite la piattaforma PagoPA.
- Invio della richiesta di ammissione all’esame
Le persone fisiche interessate ad ottenere la qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato devono, tramite utilizzo di SPID/CIE, presentare domanda sulla piattaforma in relazione alla sede scelta per effettuare l’esame. Per tali finalità, la piattaforma è già attiva.
E’ possibile presentare un’unica domanda, anche per conto di un delegante, per più presidi antincendio: per ogni presidio occorre scegliere tra le sedi disponibili per quel presidio, selezionando la tipologia di caso a cui si appartiene:
caso 1: esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione e valutazione facoltativa del curriculum;
caso 2: esame ridotto (orale e pratico) e valutazione obbligatoria del curriculum. In questo caso, la documentazione da allegare dovrà riguardare lo specifico presidio oggetto d’esame.
Alla ricezione della domanda, la compente Direzione VV.FF. verificherà il possesso dei requisiti previsti dal D.M. 1/9/2021, richiedendo eventuali integrazioni. In caso di esito positivo della valutazione, il candidato viene registrato in un apposito registro e gli viene rilasciato il Nulla Osta Transitorio univoco per ogni presidio oggetto della domanda.
Il soggetto formatore raccoglierà le richieste e, raggiunto un numero minimo di candidati, presenterà una richiesta formale alla Direzione VV.FF. includendo la proposta di data per l’esame, l’indicazione del presidio antincendio, l’indirizzo della sede d’esame, l’elenco dei candidati con i dati anagrafici, e una proposta di tecnici manutentori come docenti per consentire la designazione della commissione d’esame per la data concordata.
Per organizzare i corsi per tecnici manutentori anche i soggetti formatori dovranno iscriversi in un apposito elenco pubblico: l’abilitazione ottenuta avrà validità triennale.
In caso di richiesta di abilitazione per più tipologie d’impianti, il candidato dovrà superare esami distinti con valutazioni distinte e separate. Sono previste due diversi casi d’esame.
Caso 1: vengono previsti punteggi specifici per la valutazione del curriculum (facoltativa) e per le prove scritte ed orale / pratica. Il punteggio minimo per superare l’esame è pari a 70/100.
Caso 2: La procedura “caso 2” riguarda le sole norme transitorie e potrà essere richiesta solo da candidati in possesso dei requisiti al 25 settembre 2022:
sono attributi punteggi per la valutazione obbligatoria del curriculum e per la prova orale /pratica.
L’esame è superato con un punteggio almeno pari a 50.
Per l’ammissione a questa tipologia di esame sono riconosciuti validi i corsi iniziati e pianificati entro il 25/9/2022 e ultimati entro il 31/12/2022.
In caso di non superamento dell’esame, in entrambi i casi, è possibile ripetere la prova una sola volta. In caso di ulteriore esito negativo, il candidato dovrà ripetere (caso 1) o frequentare ex novo (caso 2) il corso di formazione.
L’attestato di qualificazione ha una validità di 5 anni.
Al termine del periodo occorre svolgere corsi di aggiornamento riguardanti, in particolare, le norme tecniche applicabili ai presidi antincendio oggetto dell’attestato.
I corsi di aggiornamento devono avere una durata almeno pari al 50% delle ore previste per la parte teorica dell’attrezzatura di riferimento riportate nell’allegato II del D.M.1/9/2021. La mancata frequenza di questi corsi comporta la temporanea perdita della qualifica e la conseguente sospensione degli elenchi pubblici. In merito a queste disposizioni saranno comunque emanate ulteriori specifiche disposizioni.