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ATTUALITÀ | 22 gennaio 2025, 12:00

Pneumatici usati: chi risponde per la garanzia?

Nel caso di un pneumatico usato, invece, è il rivenditore che ne dà garanzia, non un soggetto privato che non è tenuto a farlo

Pneumatici usati: chi risponde per la garanzia?

E' un fenomeno emergente, sostenuto senz’altro dalla crisi economica, che merita una riflessione: è vero che i pneumatici con un battistrada residuo superiore a 1,6 mm sono legali, però è anche vero che il secondo proprietario non ne conosce la prima vita e che, in caso di incidenti o problemi, non è detto che possa rivalersi sul venditore.

Il pneumatico usato di per sé certo non rappresenta un problema, nel senso che, quando cambiamo le gomme, dal treno estivo a quello invernale e viceversa, montiamo di fatto dei pneumatici usati. Di queste gomme, però, conosciamo perfettamente la loro storia.

Diverso è invece quando si acquistano delle gomme usate di fortuna, d’occasione. Non sappiamo su quale veicolo siano state montate, ma di sicuro non sul nostro, e quindi avranno subito delle sollecitazioni e dei consumi diversi da quelli che subiranno quando verranno montate sulla nostra auto. Potrebbero aver subito anche dei danneggiamenti tali da pregiudicarne la loro integrità.

Quasi sempre non sappiamo se quelle gomme sono state controllate, a meno che non venga rilasciata dal rivenditore una specifica certificazione di integrità/d’idoneità all’uso: un caso del tutto raro.

Quello che deve essere chiaro è che un pneumatico, sia esso nuovo o usato, è un bene di consumo e, come tale, è coperto da una garanzia legale di buon funzionamento, secondo le regole stabilite dal Codice del Consumo. Tale garanzia può essere fatta valere dal consumatore nei confronti del venditore del bene, come avviene per tutti i beni di consumo.

Per i pneumatici di nuova fabbricazione, quindi, è il rivenditore specialista o il venditore che è responsabile nei confronti dell’utilizzatore, il quale potrà successivamente rivalersi sulla casa costruttrice.

Nel caso di un pneumatico usato, invece, è il rivenditore che ne dà garanzia, non un soggetto privato che non è tenuto a farlo.

E chi immette il prodotto sul mercato risponde dello stesso, a prescindere che abbia rilasciato una documentazione di idoneità/conformità, propria o di terzi, senz’altro opportuna. Quindi, se questo non avviene e se, addirittura, l’acquisto del pneumatico usato si accompagna a una vendita in nero, possono nascere dei seri problemi per il rivenditore, soprattutto in caso di incidenti.

Quello che è certo e che deve essere chiaro è che non si può pensare di far valere tale garanzia nei confronti del costruttore del pneumatico stesso, di qualunque marca sia.

La prima cosa che un consumatore deve fare quando acquista una gomma, sia nuova sia usata, è farsi rilasciare lo scontrino fiscale, perché solo associando la gomma allo scontrino è possibile far valere la garanzia.

È difficile quantificare il fenomeno di questo mercato, perché frutto di un’attività spesso sommersa. Il problema nasce nei confronti del mercato dell’usato che viaggia su internet. Ormai ci sono organizzazioni e siti specializzati, e siamo convinti che questo mercato rappresenti ingenti quantità, anche se rimane un fenomeno difficile da monitorare.

Un altro canale che contribuisce ad alimentare il mercato del pneumatico usato è la demolizione: non tutti i veicoli che vanno alla demolizione hanno infatti il battistrada sotto i limiti di legge, anche perché fino al giorno prima circolavano liberamente. Non vi è chiarezza su dove vadano a finire queste gomme e se seguano correttamente i canali ufficiali di gestione del fine vita.

L’acquisto di gomme usate non è consigliabile, a meno che non si conosca la storia di quelle gomme, non ci sia una certificazione di idoneità all’uso e una prova d’acquisto (scontrino).

Nel caso di eventuali problemi di funzionamento, come pure di incidenti, è sempre il rivenditore che risponde, e non la casa produttrice del pneumatico. Per queste ragioni, dal 2007 Assogomma e Federpneus consigliano ai consumatori finali di richiedere al gommista, all’atto dell’acquisto, la “carta d’identità del pneumatico” accompagnata dallo scontrino fiscale. Tale documento può essere liberamente compilato, sia dal rivenditore che dal consumatore finale, andando sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it. Ciò consentirà di avere un documento patrocinato dal Ministero dei Trasporti, conforme al Codice del Consumo, che potrà essere utilizzato anche per i controlli periodici a cura del rivenditore specialista.

Bruno Albertinelli

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