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Info consumatori | 14 gennaio 2025, 13:36

Garanzia nella vendita di usato da privato a privato

Garanzia su acquisto di auto, telefonino cellulare, computer e qualsiasi altro oggetto usato: quando opera la garanzia del venditore e quali diritti spettano all’acquirente

Garanzia nella vendita di usato da privato a privato

Quando si acquista un oggetto usato da una persona che non è un commerciante, vengono in gioco norme sulla garanzia per i prodotti difettosi diverse da quelle previste in caso di vendita di oggetti nuovi o di oggetti usati, ma venduti da un commerciante. Per non ostacolare le vendite tra privati a causa delle eccessive responsabilità per il venditore, la legge ha limitato al minimo le tutele per l’acquirente, ponendo a carico di quest'ultimo un dovere di diligenza nel verificare che il prodotto sia in buono stato di manutenzione. Pertanto, il compratore non può pretendere di trovare l’affare perfetto, acquistando a un prezzo stracciato, e poi pretendere che l’oggetto sia come nuovo.

Esempio: Ho acquistato un’automobile usata da un privato, tramite internet. A distanza di un mese dalla consegna, però, la macchina ha cominciato a dare problemi. Il meccanico mi ha fatto un preventivo di costi pari a quello che ho pagato per l’auto. Il venditore mi dice che sono vizi di cui lui non era a conoscenza e che possono essersi verificati anche dopo l’acquisto. Cosa posso fare?

Cosa dice la legge: Purtroppo, le transazioni commerciali nelle quali sia il compratore che il venditore sono soggetti privati, e non commerciali, offrono scarsissime garanzie sul prodotto oggetto del trasferimento di proprietà. Occorre, anzitutto, applicare l’art. 1945 del Codice Civile, il quale concede al compratore il termine di otto giorni dalla scoperta del vizio per denunciare la circostanza al venditore. E occorre fare attenzione alle modalità di denuncia, perché può divenire necessario provare, poi, in corso di causa, non solo la tempestività della comunicazione, ma anche che la stessa sia giunta a conoscenza del destinatario nel suddetto termine di otto giorni.

Non basta. Occorre anche agire per tempo qualora non si addivenga ad un accordo, in quanto l’azione giudiziale è sottoposta al termine breve di un anno dalla scoperta del vizio. Naturalmente, questo non significa che qualunque vizio possa essere denunciato, sempre nel succitato termine di otto giorni, in qualunque momento dovesse venire scoperto. Infatti, per tutti i difetti che potevano essere tranquillamente rilevati al momento dell’acquisto, il termine di otto giorni decorre dalla data di consegna del bene.

Solo per quanto riguarda i vizi occulti, ovvero quelli che non potevano essere scoperti immediatamente, il termine di otto giorni inizia a decorrere dalla scoperta. Ma attenzione: occorre, altresì, provare che si trattava di un vizio preesistente all’acquisto del bene usato, poiché diversamente i costi di ripristino rimangono in ogni caso a carico del nuovo proprietario. Qualora si verifichino le circostanze suddette, o comunque nell’ipotesi in cui il venditore abbia in ogni caso riconosciuto la propria responsabilità, il compratore potrà, a propria scelta, chiedere una riduzione del prezzo oppure il risarcimento dei costi di ripristino/riparazione di quanto acquistato. Nell’ipotesi in cui il vizio assuma connotazioni rilevanti, o, peggio, renda inservibile il bene, si potrà invece richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato.

L'utilizzo della formula “visto e piaciuto” esclude ogni garanzia. Si segnala, da ultimo, che nelle compravendite tra privati, anche a distanza, non è possibile esercitare il diritto di ripensamento.

Qualche consiglio. Nel caso in cui si voglia far valere, anche giudizialmente, la responsabilità del venditore per i difetti del bene acquistato, è onere del compratore dare la prova dei fatti che legittimano la domanda. Più precisamente, con una recente pronuncia (sent. Cass. sezioni unite n. 11748 del 2019), la Corte di Cassazione ha stabilito che in materia di garanzia per vizi, il compratore, dopo aver provato l'esistenza del contratto, è tenuto, altresì, a provare anche l'esistenza dei vizi del bene, nonché degli eventuali danni dallo stesso causati che legittimano la richiesta risarcitoria.

Pertanto, sebbene la compravendita di beni mobili non richieda la forma scritta a pena di nullità, è buona cosa, ai fini probatori, redigere una scrittura privata tra venditore e acquirente che riporti in modo sincero e veritiero il bene oggetto della vendita e il prezzo pagato per lo stesso. Considerati, inoltre, i brevissimi termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge, è bene verificare attentamente lo stato del bene ed il suo corretto funzionamento, al massimo, entro 8 giorni dalla consegna. Cosicché, nel caso in cui vengano riscontrati vizi o difetti, si può effettuare immediatamente, e a mezzo raccomandata A/R, la relativa denuncia al venditore.

Bruno Albertinelli

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